Le condizioni detentive vanno valutate nel loro insieme, anche per chi è al 41-bis. Con la sentenza 38313/2026, depositata il 3 novembre, la Cassazione dispone un nuovo giudizio su aerazione, separazione del bagno e muffe nelle docce. La decisione non assegna direttamente un nuovo indennizzo.
Condizioni detentive: il nuovo esame riguarda bagni e docce
Non basta considerare la superficie della cella per valutare le condizioni detentive di una persona sottoposta al 41-bis. Occorre esaminare insieme aerazione, illuminazione e adeguatezza dei servizi igienici. Lo ribadisce la Quinta sezione penale della Cassazione nella sentenza 38313/2026, depositata il 3 novembre, segnalata da ADUC in un comunicato della consulente legale Chiara Focardi.
La Corte ha annullato con rinvio un’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma. Il nuovo giudizio dovrà concentrarsi sulla salubrità dell’ambiente e sulla durata della presenza di muffe nel locale docce. Le altre censure sono state respinte: l’accoglimento del ricorso è dunque limitato a questi profili.
La valutazione sull’aerazione e sulla separazione del bagno
Il Tribunale aveva rilevato l’assenza di aperture nel vano dei servizi igienici, l’impianto di aerazione spento e la mancanza di porte di separazione. Secondo la Cassazione, però, non aveva spiegato adeguatamente l’incidenza complessiva di questi elementi sulla salubrità della camera, dove il detenuto preparava e consumava anche i pasti.
Il richiamo alle proteste per il rumore dell’impianto non colma la lacuna della motivazione. Sul distinto tema della riservatezza, invece, la Corte ha ritenuto sufficientemente esaminati gli accorgimenti adottati per evitare che il personale vedesse la persona durante l’utilizzo del bagno.
Per le muffe conta anche la durata del problema
Un precedente provvedimento della magistratura di sorveglianza aveva già accertato nel 2015 un pregiudizio legato alle condizioni delle docce. L’intervento di tinteggiatura risaliva al giugno 2018. Non era quindi sufficiente osservare che le muffe fossero state eliminate dopo lo stanziamento delle risorse: andava valutato quanto fosse durata la situazione. La sola indisponibilità dei fondi non può giustificarne il protrarsi.
La decisione dispone un nuovo esame, senza attribuire direttamente un ulteriore risarcimento o una nuova riduzione della pena. Sarà il Tribunale di sorveglianza di Roma a pronunciarsi nuovamente sui punti indicati dalla Cassazione.
