Cantieri temporanei o mobili: il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

 

Tra i numerosi servizi messi a disposizione da Progetto81 nel settore della formazione per la sicurezza sul lavoro ci sono anche i corsi di aggiornamento CSE. Questi corsi possono essere erogati attraverso moderne piattaforme di e-learning facili da usare: a disposizione c’è un ampio assortimento di corsi che possono essere seguiti dagli utenti quando, dove e come vogliono, senza vincoli di orari. In confronto alla formazione tradizionale, questo è un importante passo in avanti, non solo per il risparmio economico che ne deriva, ma anche dal punto di vista dell’ottimizzazione dei tempi. Progetto81, inoltre, mette a disposizione un tutor che fa da guida in tutto il percorso didattico.

Che cosa fare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Nel contesto dei cantieri temporanei o mobili, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ricopre un ruolo di primaria importanza. Nel Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro si fa riferimento a questa figura come al soggetto che riceve dal responsabile dei lavori o dal committente il compito di eseguire le mansioni indicate dall’articolo 92. Questa funzione non può essere svolta dal datore di lavoro delle imprese esecutrici e neppure da un suo dipendente. Nemmeno il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può fare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Nel corso della fase di realizzazione del lavoro, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione può fare anche da coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, fermo restando che si tratta di due mansioni differenti.

Il coordinatore per l’esecuzione e il coordinatore per la progettazione

Quel che deve fare il coordinatore per la progettazione, in particolare, è stilare il piano di sicurezza e coordinamento, ma anche redigere il fascicolo in cui sono presenti le informazioni necessarie alla protezione e alla prevenzione dei rischi a cui i lavoratori sono esposti. Il coordinatore per l’esecuzione, invece, è incaricato di appurare che i lavori vengano eseguiti in modo appropriato, secondo ciò che è stabilito nel piano di sicurezza e coordinamento. Il coordinatore per l’esecuzione non è mai un soggetto interno all’impresa esecutrice; viene nominato dal responsabile dei lavori o dal committente, e per questo è una figura intermedia.

Quando è necessario il CSE

L’articolo 90 del D. Lgs. n. 81 del 2008 prevede che la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sia obbligatoria nei cantieri che richiedono la presenza, anche se non simultanea, di più imprese, ma anche nei cantieri nei quali viene affidata l’esecuzione di una parte dei lavori a più imprese dopo che gli stessi sono stati affidati a un’azienda sola. Il responsabile dei lavori o il committente hanno la facoltà di rivestire questo ruolo nel caso in cui abbiano i requisiti necessari. Il CSE, secondo ciò che è indicato dall’articolo 92 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, nel corso della realizzazione dell’opera è tenuto a controllare che, in caso di necessità, le imprese esecutrici adattino i propri piani operativi di sicurezza e a verificare che lo stesso piano operativo di sicurezza sia idoneo, in quanto piano complementare di dettaglio rispetto al PSC, affinché i due piani siano coerenti tra di loro.

Che cosa fa il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Un altro degli obblighi che devono essere rispettati da questa figura è quello di organizzare il coordinamento e la cooperazione delle attività fra i datori di lavoro, contando anche i lavoratori autonomi, in modo che tutti siano informati in modo reciproco e adeguato. Le necessarie azioni di controllo e coordinamento svolte dal CSE servono anche ad accertare che i lavoratori autonomi e le imprese esecutrici applichino le disposizioni di loro pertinenza indicate all’interno del PSC, e che anche le procedure di lavoro relative siano applicate in maniera corretta.

La formazione del coordinatore

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve seguire un apposito corso di formazione in tema di sicurezza, come indicato dall’allegato XIV del D. Lgs. n. 81 del 2008. Si tratta di un corso della durata complessiva di 120 ore, che affianca una parte pratica da 24 ore a una teorica da 96 ore che si articola in tre moduli differenti: quello giuridico, quello tecnico e quello metodologico e organizzativo. Una volta ogni 5 anni è richiesto anche un corso di aggiornamento coordinatore, per una durata di 40 ore. Questi requisiti e le specifiche sui corsi riguardano tanto il CSE quanto il CSP.

I requisiti per diventare coordinatore

Per diventare coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è necessario possedere un diploma di perito agrotecnico, di perito agrario, di perito industriale o di geometra e disporre di un’attestazione, da parte di committenti o datori di lavoro, che dimostri lo svolgimento di almeno 3 anni di attività professionale nel campo delle costruzioni. In alternativa, è richiesta una laurea nelle classi 4, 8, 9, 10, L7, L8, L9, L17 o L23, e in questo caso è necessario aver lavorato per almeno 2 anni nel campo delle costruzioni, sempre con una attestazione che lo dimostri.