Patrocinio a spese dello Stato: “l’attuale compagine governativa farà bene a tener monitorata una situazione che di per sè volge al limite del collasso, per i ritardi nei pagamenti dei difensori accompagnati da pronunce di condanna del nostro paese della corte di giustizia europea e prassi applicative che assomigliano sempre di più ad un percorso ad ostacoli.”
Patrocinio a spese dello Stato: un controllo più rigoroso deve restare compatibile con l’accesso alla giustizia
Il patrocinio a spese dello Stato è uno degli strumenti con cui la Repubblica dà attuazione all’articolo 24, terzo comma, della Costituzione. La norma impone di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione. La difesa, inoltre, è qualificata come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Il disposto di cui all’articolo 135 della emananda legge di bilancio, interviene soprattutto sulla fase iniziale del beneficio. L’obiettivo dichiarato è comprensibile: rendere più affidabili le domande, migliorare la qualità delle difese, controllare meglio la spesa pubblica e prevenire gli abusi. Il punto critico è però il modo in cui queste regole saranno applicate. Un controllo più accurato è legittimo; non può però trasformarsi in un percorso così complesso da rendere difficile, soprattutto alle persone più fragili, l’accesso effettivo alla giustizia.
La domanda diventa più complessa
La prima novità riguarda la sottoscrizione dell’istanza per il Patrocinio a spese dello Stato. Nel testo riportato, la domanda deve essere firmata dall’interessato a pena di inammissibilità e la firma deve essere autenticata dal difensore. È prevista un’eccezione per le cause nelle quali la parte può stare personalmente in giudizio: in questi casi l’autenticazione può avvenire anche con le modalità richiamate dall’articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La regola può aumentare l’affidabilità della domanda, ma crea anche un passaggio obbligato già prima dell’ammissione. Il richiedente deve entrare in contatto con un avvocato quando ancora non sa se il beneficio sarà riconosciuto. Per chi vive lontano dagli uffici giudiziari, ha difficoltà di mobilità, non dispone di strumenti digitali o non sa usare le piattaforme telematiche, l’autenticazione può diventare un ostacolo concreto. Anche un errore nella firma, nell’autenticazione o nella documentazione può esporre la domanda a una dichiarazione di inammissibilità.
Il rischio non è soltanto burocratico. La sanzione dell’inammissibilità può impedire che la richiesta venga esaminata nel merito. Per questo saranno decisivi modelli chiari, istruzioni uniformi e la possibilità di correggere gli errori non sostanziali senza perdere il beneficio per una formalità.
Più informazioni sull’azione giudiziaria
L’istanza per il Patrocinio a spese dello Stato non dovrà più limitarsi a descrivere la situazione economica e familiare. Il testo prevede che contenga anche l’illustrazione delle ragioni poste a fondamento della pretesa o della difesa e dell’ammissibilità processuale della domanda. La valutazione della non manifesta infondatezza dovrà comprendere anche il rispetto dei termini quando questi siano previsti dalla legge ai fini dell’ammissibilità dell’atto difensivo.
In concreto, al richiedente viene chiesta una prima ricostruzione tecnico-processuale della causa: quali sono i fatti, quale tutela si domanda, perché la pretesa non appare manifestamente infondata e perché l’iniziativa è ancora proponibile. L’intento è evitare che il patrocinio venga richiesto per azioni già tardive o prive dei requisiti essenziali. Tuttavia, una persona non abbiente potrebbe non essere in grado di valutare da sola termini, decadenze e condizioni di ammissibilità.
Si apre così il rischio che un controllo preliminare diventi una barriera. La domanda potrebbe essere respinta non perché manchi il requisito economico, ma perché la ricostruzione giuridica è incompleta o non è formulata con sufficiente precisione. La nuova disciplina richiede quindi una distinzione chiara tra il controllo sulla non manifesta infondatezza e una valutazione anticipata, troppo approfondita, sulla fondatezza della causa.
Ammissione al Patrocinio a spese dello Stato entro dieci giorni, ma non necessariamente senza ritardi
Il nuovo articolo 135 stabilisce che il consiglio dell’ordine degli avvocati provvede nei dieci giorni successivi alla presentazione o alla ricezione dell’istanza per il Patrocinio a spese dello Stato. L’ammissione è concessa quando risultano le condizioni reddituali e la pretesa non appare manifestamente infondata. La decisione è definita espressamente anticipata e provvisoria.
Il termine di dieci giorni rappresenta un obiettivo di rapidità, ma non garantisce da solo una risposta effettivamente tempestiva. Una domanda incompleta può richiedere integrazioni; gli uffici possono avere carichi di lavoro elevati; il personale può essere insufficiente. Occorrerà inoltre capire come saranno calcolati i dieci giorni quando la domanda venga corretta o completata successivamente.
La provvisorietà protegge il sistema dai casi di ammissione ottenuta sulla base di dati inesatti, ma crea incertezza. Il cittadino può iniziare il percorso sapendo che il beneficio potrà essere rimesso in discussione. Anche il difensore deve valutare il rischio di svolgere attività in una situazione non ancora stabile. La tutela anticipata è davvero efficace solo se la fase provvisoria è breve, trasparente e accompagnata da controlli proporzionati.
Avvocati: formazione obbligatoria e possibile riduzione degli elenchi
Tra le novità indicate per l’elenco degli avvocati compare un requisito ulteriore: la partecipazione attestata a corsi di aggiornamento altamente qualificati per specifiche materie. L’obiettivo di migliorare la qualità della difesa è positivo. Chi assiste una persona priva di risorse deve avere competenze adeguate e aggiornate.
La criticità riguarda però l’accessibilità concreta della formazione. I corsi possono avere costi, richiedere tempo e non essere distribuiti in modo uniforme sul territorio. Un professionista giovane, con uno studio piccolo o operante in una zona periferica potrebbe incontrare maggiori difficoltà rispetto a chi lavora in grandi centri e dispone di più risorse. Se il requisito sarà applicato senza corsi gratuiti o a costi sostenibili, il rischio è una riduzione degli iscritti, proprio nei territori nei quali la scelta del difensore è già più limitata, peraltro la norma non precisa quale sarà la sorte dei legali che sono già inseriti nelle liste del Gratuito patrocinio, dovranno partecipare anch’essi ai corsi di formazione ?
La questione, dunque, non è il principio della formazione, ma la sua concreta uniformità. I requisiti devono essere conoscibili, verificabili e raggiungibili da tutti gli avvocati, senza trasformarsi in una selezione basata sulla capacità economica di sostenere ulteriori costi.
Il tavolo tecnico e l’ISEE: una riforma ancora da definire
Il disposto prevede che, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, un decreto congiunto dei Ministeri della giustizia e dell’economia istituisca un tavolo tecnico. Il suo compito sarebbe individuare misure per razionalizzare la spesa, valutare gli strumenti tecnici necessari a introdurre l’Indicatore della situazione economica equivalente, semplificare le procedure, rafforzare i controlli e prevenire gli abusi.
È importante chiarire un punto: l’estratto allegato non stabilisce che l’ISEE sia già il criterio operativo generale per ottenere il patrocinio. L’ISEE è indicato come possibile parametro da valutare e preparare, non come nuova soglia immediatamente applicabile. Restano quindi da definire tempi, modalità, garanzie e coordinamento con le regole attuali sui redditi dei familiari.
La transizione può essere delicata. L’ISEE fotografa redditi e patrimonio secondo regole proprie e non sempre coincide con la disponibilità economica effettiva di una famiglia. Possono emergere problemi per chi ha redditi variabili, patrimoni non facilmente utilizzabili, lavoro discontinuo, separazioni, obblighi di mantenimento o situazioni familiari atipiche. Dovranno essere previste garanzie anche per chi non riesce a produrre i documenti richiesti o non può ottenere tempestivamente le certificazioni necessarie.
Dove possono nascere i contrasti costituzionali
Non si può affermare oggi che le modifiche siano già incostituzionali. Il problema si porrebbe solo se gli adempimenti, applicati in modo rigido, rendessero di fatto impossibile o eccessivamente difficile l’accesso al beneficio.
Non possiamo però ignorare che la Corte costituzionale, con la sentenza 20 gennaio 2022, n. 10, ha sottolineato che :” quando una “scelta legislativa giunge sino a impedire a chi versa in una condizione di non abbienza l’effettività dell’accesso alla giustizia” vengono “nitidamente in gioco il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.) e l’intero impianto dell’inviolabile diritto al processo di cui ai primi due commi dell’art. 24 Cost.”. In queste ipotesi, prosegue la Corte, si tratta “di spese costituzionalmente necessarie” e “l’argomento dell’equilibrio di bilancio recede di fronte alla possibilità, per il legislatore, di intervenire, se del caso, a ridurre quelle spese che non rivestono il medesimo carattere di priorità: è anche in tal senso che questa Corte ha affermato che è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”.
In sostanza l’attuale compagine governativa farà bene a tener monitorata una situazione che di per sè volge al limite del collasso, per i ritardi nei pagamenti dei difensori accompagnati da pronunce di condanna del nostro paese della corte di giustizia europea e prassi applicative che assomigliano sempre di più ad un percorso ad ostacoli.
Gli effetti sui cittadini e sui difensori
Per i cittadini aumentano i passaggi iniziali: autenticare la firma, descrivere la causa, indicare le ragioni della pretesa o della difesa e fornire elementi utili sull’ammissibilità. Il richiedente può diventare dipendente dall’assistenza di un difensore già nella fase della domanda, sostenere costi indiretti e rischiare l’inammissibilità per errori formali. La decisione provvisoria, inoltre, lascia aperta l’incertezza sull’effettiva stabilità del beneficio.
Per i difensori cresce il lavoro preliminare. L’avvocato non autentica soltanto una firma: deve contribuire alla costruzione dell’istanza, controllare termini e ammissibilità e gestire eventuali integrazioni. A ciò si aggiunge il requisito formativo e il rischio di una riduzione degli iscritti negli elenchi. Le nuove regole, però, non risolvono da sole i problemi strutturali della liquidazione e del pagamento dei compensi. Un maggiore carico professionale non equivale automaticamente a tempi più rapidi o a maggiori garanzie economiche.
Conclusione: più controlli senza trasformarli in barriere
Le novità possono migliorare la qualità delle domande e rendere più responsabile l’accesso al patrocinio. Per funzionare, però, devono essere accompagnate da soluzioni concrete: modelli uniformi e semplici, assistenza gratuita alla compilazione, canali digitali accessibili e alternative non digitali, termini effettivamente rispettati e chiarimenti ministeriali validi per tutti gli uffici.
La formazione degli avvocati dovrebbe essere gratuita o a basso costo, riconosciuta secondo criteri omogenei e distribuita sul territorio. Servono inoltre monitoraggio degli esiti, dati pubblici sulle inammissibilità e clausole di salvaguardia per evitare che una formalità produca una decadenza sproporzionata. Il principio guida deve essere chiaro: più controlli, ma non più barriere. La qualità della spesa pubblica è importante; lo è altrettanto garantire che il cittadino non abbiente possa arrivare davvero davanti al giudice.
Avv. Fulvio Cavallari
