Slot, Tar Veneto: stop ai limiti orari di Venezia, nuovo regolamento adottato da organo non competente

 

Il Tar Veneto dice no ai limiti orari imposti dal Comune di Venezia per il funzionamento degli apparecchi da gioco, in quanto disposto da un organo privo di competenza su questa materia. La sentenza pubblicata oggi, riporta Agipronews, mette un punto al contenzioso aperto da una sala bingo di Mestre – rappresentata dagli avvocati Matilde Tariciotti e Luca Giacobbe – contro la nota del Comune (Direzione Servizi al cittadino e imprese) che aveva modificato gli orari di interruzione dell’attività. Tale cambiamento era arrivato dopo la delibera della Giunta regionale del 2019, che aveva fissato la sospensione oraria su tutto il territorio tra le 7 e le 9, dalle 13 alle 15 e dalle 18 alle 20. La nota del Comune aveva stabilito di sovrapporre le due discipline, di fatto riducendo di una ulteriore ora e mezza il funzionamento degli apparecchi da gioco. Secondo il Tar, però, «la fattispecie in esame è caratterizzata da una situazione in fatto del tutto anomala». Il Comune di Venezia, spiegano i giudici, «ha ritenuto di adeguare la propria regolamentazione alla sopravvenuta disciplina, ma lo ha fatto senza utilizzare i necessari strumenti giuridici». L’adeguamento dei limiti orari sarebbe dovuto avvenire «mediante una deliberazione consiliare» nella quale l’Amministrazione avrebbe dovuto dare conto «delle ragioni legittimanti l’applicazione di una regolazione oraria ancora più restrittiva di quella prevista dalla Regione». Oppure, il Sindaco «avrebbe potuto esercitare i poteri regolatori allo stesso attribuiti, fissando nuovi orari di funzionamento degli apparecchi, ancorché sempre motivando in ordine alla necessità e rispondenza, all’interesse pubblico, della nuova regolazione oraria». In questo caso tali circostanze non si sono verificate, e dunque «in assenza di una deliberazione del Consiglio comunale o di un’ordinanza sindacale a monte, la nota del Dirigente che impone un nuovo orario di messa in funzione» su slot e videolottery «risulta essere un atto viziato da incompetenza, in quanto adottato da un organo dell’ente (il dirigente della Direzione Servizi al cittadino e imprese) privo del potere di modificare le previsioni del vigente regolamento comunale»