Saldi al via a Padova. Dieci buoni consigli dall’Ascom

 

Breve guida ai Saldi a Padova, ma valida anche per le altre città, fornita dal sito web dell’Ascom.
La data di inizio dei saldi invernali è il 2 gennaio 2010. I saldi potranno protrarsi fino al 28 febbraio.
Si raccomanda vivamente agli operatori di attenersi scrupolosamente a quanto prescritto dalla normativa prevista per le vendite di fine stagione e di evitare comunque qualsiasi comportamento che possa ingenerare disorientamento o confusione nel consumatore relativamente ai prezzi esposti.
Le vendite promozionali possono essere effettuate liberamente durante l’anno, ad eccezione dei trenta giorni che precedono i saldi estivi ed invernali.
Si informa che non è più prevista la preventiva comunicazione al Comune di competenza prima dell’inizio dei saldi e delle vendite promozionali. Va comunque effettuata la comunicazione per l’esposizione dei cartelli reclamizzanti gli sconti in vetrina ed è dovuta l’imposta sulla pubblicità nel caso in cui i cartelli pubblicizzanti i saldi superino il mezzo metro quadrato per vetrina.
Le condizioni favorevoli di acquisto prospettate al consumatore attraverso il messaggio pubblicitario devono essere reali ed effettive.

I prodotti esposti per la vendita nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre idonee modalità; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l’obbligo di indicazione del prezzo deve essere osservato per tutte le merci esposte al pubblico.
I dati da esporre nei cartellini sono:
a) il prezzo normale (quello originario);
b) la percentuale (x %) di sconto sul prezzo normale di vendita;
c) il prezzo finale di vendita (quello scontato).

Si suggerisce all’operatore, pur non avendone l’obbligo legale, di continuare ad accettare i pagamenti con carta di credito e POS secondo i termini delle relative convenzioni.
In caso di mancanza di conformità del bene al contratto (difetti o mancata corrispondenza rispetto alle caratteristiche descritte prima della vendita) il cliente ha diritto, ai sensi del D.Lgs. n.24/2002:
a) al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (a scelta, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro);
b) ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione entro un congruo termine; se la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata hanno arrecato notevoli inconvenienti al consumatore).
Fatta eccezione per i casi di mancata conformità del prodotto, la merce acquistata – in qualsiasi periodo dell’anno, e non solo durante le vendite di fine stagione o “saldi” – non è, da un punto di vista legale, “soggetta a cambio”, nel senso che l’acquirente non ha alcun diritto, riconosciuto dalla legge, alla sostituzione della merce. Al di là dello “stretto diritto”, si auspica, comunque, l’uso della massima disponibilità e cortesia nei confronti del cliente.

Si ricorda che la violazione delle disposizioni in materia di saldi comporta, ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 114/1998, sanzioni amministrative da 516,46 a 3.098,74 euro.
Per informazioni si prega di prendere contatti con gli uffici dell’area Sindacale di Ascom Padova al numero 049.8209711